
Per "reati societari" si suole intendere quegli illeciti posti in essere dai vertici (amministratori e direttori generali ad esempio e precipuamente) dell'impresa e consistenti, in estrema sintesi, in comportanti dannosi per la stessa società di appartenza e finalizzati a conseguire vantaggi personali, in colposi o dolosi atti di disposizione del patrimonio aziendale con pregiudizio per i creditori, nella intenzionale alterazione del bilancio e degli documenti informativi obbligatori per legge al fine di ingannare i soci o il pubblico mediante l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero, o ancora nella indebita utilizzazione di informazioni privilegiate, avute per ragione del proprio ufficio, per compiere o far compiere operazioni sui mercati finanziari.
Si tratta, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 2634 ("Infedeltà patrimoniale"), 2621 e 2622 ("False comunicazioni sociali") c.c. ed art. 184 Testo Unico Finanza ("Abuso di informazioni privilegiate", c.d. insider trading). Quanto poi ai "reati fallimentari", si tratta principalmente dei reati di bancarotta di cui agli artt. 216 e 217 legge fallimentare. ll primo dei due articoli prevede e punisce la "bancarotta fraudolenta", ovverosia il comportamento dell'imprenditore che dolosamente abbia occultato, distrutto, dissimulato o distratto i suoi beni, o ancora abbia manipolato i documenti contabili al fine di procurasi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori.
L'ipotesi di cui all'articolo successivo, invece, prevede il meno grave reato di "bancarotta semplice", consistente in colposi atti di disposizione dei beni aziendali od in imprudenti operazioni economiche. Per la punibilità di entrambe le fattispecie, è richiesto il verificarsi della condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore.
Il bene tutelato dai reati finanziari consiste, essenzialmente, nell'erario dello Stato. In altre parole, ciò che si vuol salvaguardare con le fattispecie in oggetto è l'effettività della pretesa tributaria, l'effettivo versamento dei tributi duvuti dal cittadino allo Stato secondo le norme di legge. Di recente, con il Decreto Legislativo n.74/2000, si è proceduto ad una riforma netta del settore, mediante l'introduzione di rilevanti novità in tema di fattispecie punibili. Scopo precipuo della riforma è stato quello di semplificare il più possibile il sistema sanzionatorio, e ciò si è realizzato percorrendo due strade: da un lato, la depenalizzazione di molte delle ipotesi previste dalla disciplina pregressa (l. 516/1982), consistenti in massima parte in reati contravvenzionali di pericolo, spesso non acconpagnati da una effettiva lesione del bene protetto; dall'altro, mediante l'abbandono del modello contravvenzionale a favore della categoria dei "delitti", accompagnata dalla previsione, in molte fattispecie, delle necessità del dolo specifico in capo all'agente.
Per comprendere la portata delle innovazioni, basta leggere gli artt. 2, 3 e 4 i quali, nel richiedere l'effettiva indicazione nelle dichiarazioni dei redditti o dell'IVA di elementi non corrispondenti alla realtà, confermano la volonta del riformatore di ancorare la punibilità all'esistenza di un concreto danno erariale. Ad ulteriore riprova, il successivo art. 6, in deroga a quanto previsto in via generale dal codice penale, esclude, nei casi de qua, il rilievo del tentativo. A tale nuovo corpus normativo, la Legge Finanziaria 2005 prima, il D.L. 223/2006 conv. in l. 248/2006 poi, hanno apportato talune modifiche introducendo nuovi reati che, pur potendo essere interpretati come un parziale ritorno al sistema della legge del 1982 vista la sufficienza del mero dolo generico per integrarli, si sono fatte carico di risolvere il problema di reprimere ulteriori condotte, essenzialmente omissive e precipuamente in materia di IVA, formalmente rispettose degli obblighi imposti dalla legge ma sostanzialmente vanificatrici della pretesa tributaria statuale.