
Attualmente, non esiste ancora nel nostro ordinamento una disciplina organica e specificamente dedicata alla tutela penale del bene giuridico "ambiente". Fino a poco tempo fa, i "reati ambientali" consistevano essenzialmente in contravvenzioni previste nel codice penale e punite con lievi pene pecuniarie (ad es. la contravvenzione di "distruzione o deturpamento di bellezze naturali" di cui all'art. 734 c.p.). Tuttavia, da qualche anno, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ha spinto le forze politiche ad occuparsi del problema; nel 2006 è stato emanato il c.d. Codice dell'Ambiente che, nel raccogliere in un unico decreto le leggi anteriormente emanate in materia, tenta di approntare una disciplina in materia di tutela di acque, aria, suolo e sottosuolo ed introduce alcuni reati finalizzati a punire condotte lesive dei siffatti beni della collettività. A titolo di esempio, si può richiamare, vista l'attualità dell'argomento, l'art. 260 del citato decreto il quale prevede pene elevate (da uno a sei anni di reclusione, da tre a otto se si tra tratta di rifiuti altamente radioattivi) per chi realizza "traffico illecito di rifiuti".
Attualmente, le violazioni urbanistiche sanzionate penalmente rinvengono la loro disciplina nel c.d. Testo Unico dell'Edilizia (T.U.E.), approvato con D.P.R. n. 380/2001, che riordina in unico corpus le varie leggi emanate in materia in pù di cinquant'anni. Le sanzioni penali degli illeciti urbanistici ruotano intorno all'art. 44 del citato decreto il quale configura una fattispecie contravvenzionale applicabile, in virtù della clausula di salvezza "salvo che il fatto costituisca più grave reato", in via residuale e suppletiva qualora il fatto concreto non integri un illecito preveduto da altre norme e più gravemente da queste sanzionato.
La condotta tipica nel reato de qua può consistere, o nella "inosservanza delle norme, prescizioni e modalità esecutive previste nel presente titolo, in quanto applicabili, nonchè dei regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire" (ammenda fino a € 10.329), o nella "esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione" (arresto fino a due anni e ammenda da € 5.164 a € 51.645), ovvero nella "lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio ..., [in] interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso" (arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493 a € 51.645).
La sentenza definitiva che accerta la sussistenza di lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni e delle opere costruite abusivamente; tali terreni ed opere diventano di diritto ed a titolo gratuito patrimonio comunale. Si aggiunga che in ogni caso il primo comma dell'articolo in commento mantiene comunque ferme le sanzioni amministrative previste per le varie violazioni.